
Il trust
Assistenza e consulenza legale in materia di Trust
L’avvocato professore Matteo Santini si occupa da oltre ventidue anni di assistenza legale in materia di protezione patrimoniale.
Attualmente è’ direttore scientifico della prestigiosa rivista “Famiglia e Successioni” (Casa Editrice La Tribuna).
E’ autore di oltre 200 pubblicazioni e nel 2022 e’ stato direttore scientifico della Conferenza Nazionale sul Trust.
Il trust determina un trasferimento fiduciario di beni e diritti da un soggetto (settlor) a un altro (trustee) che li amministra in favore di un terzo soggetto (beneficiary) ovvero per un determinato scopo (c.d. trust di scopo), secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo del trust (deed of trust) e secondo i desideri del settlor.
Nel Trust proprietà formale spetta al trustee, quella sostanziale al beneficiario, in esclusivo favore del quale il trustee deve gestire i beni.
Esistono trust con beneficiari e trust di scopo.
Il trust infatti non necessariamente deve avere un beneficiario, potendosi dare casi di trust in cui vi è solo un vincolo di finalità. In tal caso, cioè, il trustee ha il dovere di gestire il bene in modo tale da perseguire una determinato obiettivo, senza alcun soggetto beneficiario.
Nell’ambito, poi, dei trust con beneficiario, si distingue tra trust eterodestinati in cui il beneficiario è soggetto diverso dal settlor e trust autodestinati, in cui il settlor è anche il beneficiario della destinazione.
L’atto istitutivo del Trust può anche prevedere la figura del tutto del protector, incaricato di controllare la gestione fiduciaria e vigilare sulla fedeltà e sulla diligenza del trustee.
In relazione ai poteri del trustee, si distingue, poi, tra trust vincolati, in cui il disponente ha provveduto a predeterminare in modo puntuale e specifico i destinatari e/o gli scopi, limitando considerevolmente gli spazi discrezionali del trustee nella gestione del bene destinato, e trust discrezionali in cui il disponente indica una certa rosa o categoria di beneficiari e conferisce al trustee il potere discrezionale di decidere a chi di essi e/o in quale misura distribuire le utilità economiche provenienti dai beni oggetto del trust.
Possono essere conferiti in trust immobili o altri diritti, ivi inclusi i diritti di credito.
La durata del Trust , di solito è’ stabilita dal settlor nell’atto istitutivo e, non può essere perpetua, fatta eccezione per i trust di scopo.
L’atto istitutivo è il negozio di carattere programmatico con cui il settlor enuncia il programma negoziale, procede alla nomina del trustee, cui affida l’attuazione di detto programma, e individua i beneficiari. Si tratta di un negozio unilaterale recettizio, a cui il trustee non prende parte.
L’atto costitutivo può essere inter vivos o mortis causa, è di regola irrevocabile, salvo che sia diversamente stabilito dal disponente.
Successivamente all’atto istitutivo, e in funzione della realizzazione dello stesso, il disponente procede al trasferimento in favore del trustee dei beni oggetto del trust.
L’effetto principale che il trust produce è rappresentato dalla c.d. “segregazione patrimoniale”: i beni conferiti in trust vanno a costituire un patrimonio separato in via definitiva (salvo revoca) dagli altri beni che compongono il patrimonio del trustee, come anche dal patrimonio del disponente (che se ne spoglia definitivamente) e del beneficiario (che ne ha la disponibilità solo alla fine del rapporto fiduciario). Tali beni, da un lato, vengono, formalmente, a far parte del patrimonio del trustee, dall’altro servono, però, per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente. Ne discende, come osservato in dottrina, che: a) i creditori personali del trustee non possono sequestrare o pignorare i beni del trust per vicende personali del trustee; b) i beni del trust sono separati dal patrimonio del trustee anche nell’ipotesi di insolvenza o di bancarotta di quest’ultimo; c) i beni del trust non entrano a far parte del regime matrimoniale o dell’asse ereditario del trustee.
Per effetto della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione da parte dell’Italia, nel nostro ordinamento trovano, così, senz’altro riconoscimento e possono produrre effetti i trust internazionali, ossia i trust regolati da legge straniera e caratterizzati da significativi elementi sostanziali di internazionalità, perché i beni segregati sono siti all’estero e/o i soggetti coinvolti sono cittadini stranieri o, comunque, residenti all’estero.
Con riguardo, infine, alle modalità di esecuzione della formalità pubblicitaria della trascrizione atta a consentire il prodursi dell’effetto segregativo, l’orientamento prevalente ritiene che, ogniqualvolta (come di regola) l’atto istitutivo sia distinto rispetto al negozio traslativo dei beni conferiti, sia necessario procedere a una duplice trascrizione: una trascrizione contro il disponente e a favore del trustee, per quanto attiene al negozio e, dunque, all’effetto traslativo dei beni conferiti; un’altra trascrizione contro il trustee e a favore dei beneficiari (se ci sono) o, in mancanza, a favore dello stesso trust (che verrebbe, a questi soli fini, equiparato a un soggetto di diritto), per quanto attiene all’effetto destinatorio. Un orientamento del tutto minoritario ritiene, invece, che sia sempre sufficiente procedere a un’unica trascrizione contro il disponente e a favore del trust.
Il nostro team si avvale anche della collaborazione di fiscalisti, tributaristi e notai proprio al fine di assistere il cliente a 360 gradi, adottando soluzioni sicure, specifiche e personalizzate.
La nostra clientela e’ rappresentata da imprenditori, società (da piccole realtà fono a società multinazionali con migliaia di dipendenti) e semplici cittadini (professionisti, lavoratori autonomi, ecc.) intenzionati a tutelare il proprio patrimonio, assicurare il passaggio generazionale o tutelare soggetti deboli.
Potete contattare la Segreteria dell’avvocato professore Matteo Santini chiamando il numero 063208106 al fine di fissare un appuntamento presso lo studio di Roma o di Milano.
Email: studiolegalesantini@hotmail.com
Il trust
Assistenza e consulenza legale in materia di Trust
L’avvocato professore Matteo Santini si occupa da oltre ventidue anni di assistenza legale in materia di protezione patrimoniale.
Attualmente è’ direttore scientifico della prestigiosa rivista “Famiglia e Successioni” (Casa Editrice La Tribuna).
E’ autore di oltre 200 pubblicazioni e nel 2022 e’ stato direttore scientifico della Conferenza Nazionale sul Trust.
Il trust determina un trasferimento fiduciario di beni e diritti da un soggetto (settlor) a un altro (trustee) che li amministra in favore di un terzo soggetto (beneficiary) ovvero per un determinato scopo (c.d. trust di scopo), secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo del trust (deed of trust) e secondo i desideri del settlor.
Nel Trust proprietà formale spetta al trustee, quella sostanziale al beneficiario, in esclusivo favore del quale il trustee deve gestire i beni.
Esistono trust con beneficiari e trust di scopo.
Il trust infatti non necessariamente deve avere un beneficiario, potendosi dare casi di trust in cui vi è solo un vincolo di finalità. In tal caso, cioè, il trustee ha il dovere di gestire il bene in modo tale da perseguire una determinato obiettivo, senza alcun soggetto beneficiario.
Nell’ambito, poi, dei trust con beneficiario, si distingue tra trust eterodestinati in cui il beneficiario è soggetto diverso dal settlor e trust autodestinati, in cui il settlor è anche il beneficiario della destinazione.
L’atto istitutivo del Trust può anche prevedere la figura del tutto del protector, incaricato di controllare la gestione fiduciaria e vigilare sulla fedeltà e sulla diligenza del trustee.
In relazione ai poteri del trustee, si distingue, poi, tra trust vincolati, in cui il disponente ha provveduto a predeterminare in modo puntuale e specifico i destinatari e/o gli scopi, limitando considerevolmente gli spazi discrezionali del trustee nella gestione del bene destinato, e trust discrezionali in cui il disponente indica una certa rosa o categoria di beneficiari e conferisce al trustee il potere discrezionale di decidere a chi di essi e/o in quale misura distribuire le utilità economiche provenienti dai beni oggetto del trust.
Possono essere conferiti in trust immobili o altri diritti, ivi inclusi i diritti di credito.
La durata del Trust , di solito è’ stabilita dal settlor nell’atto istitutivo e, non può essere perpetua, fatta eccezione per i trust di scopo.
L’atto istitutivo è il negozio di carattere programmatico con cui il settlor enuncia il programma negoziale, procede alla nomina del trustee, cui affida l’attuazione di detto programma, e individua i beneficiari. Si tratta di un negozio unilaterale recettizio, a cui il trustee non prende parte.
L’atto costitutivo può essere inter vivos o mortis causa, è di regola irrevocabile, salvo che sia diversamente stabilito dal disponente.
Successivamente all’atto istitutivo, e in funzione della realizzazione dello stesso, il disponente procede al trasferimento in favore del trustee dei beni oggetto del trust.
L’effetto principale che il trust produce è rappresentato dalla c.d. “segregazione patrimoniale”: i beni conferiti in trust vanno a costituire un patrimonio separato in via definitiva (salvo revoca) dagli altri beni che compongono il patrimonio del trustee, come anche dal patrimonio del disponente (che se ne spoglia definitivamente) e del beneficiario (che ne ha la disponibilità solo alla fine del rapporto fiduciario). Tali beni, da un lato, vengono, formalmente, a far parte del patrimonio del trustee, dall’altro servono, però, per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente. Ne discende, come osservato in dottrina, che: a) i creditori personali del trustee non possono sequestrare o pignorare i beni del trust per vicende personali del trustee; b) i beni del trust sono separati dal patrimonio del trustee anche nell’ipotesi di insolvenza o di bancarotta di quest’ultimo; c) i beni del trust non entrano a far parte del regime matrimoniale o dell’asse ereditario del trustee.
Per effetto della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione da parte dell’Italia, nel nostro ordinamento trovano, così, senz’altro riconoscimento e possono produrre effetti i trust internazionali, ossia i trust regolati da legge straniera e caratterizzati da significativi elementi sostanziali di internazionalità, perché i beni segregati sono siti all’estero e/o i soggetti coinvolti sono cittadini stranieri o, comunque, residenti all’estero.
Con riguardo, infine, alle modalità di esecuzione della formalità pubblicitaria della trascrizione atta a consentire il prodursi dell’effetto segregativo, l’orientamento prevalente ritiene che, ogniqualvolta (come di regola) l’atto istitutivo sia distinto rispetto al negozio traslativo dei beni conferiti, sia necessario procedere a una duplice trascrizione: una trascrizione contro il disponente e a favore del trustee, per quanto attiene al negozio e, dunque, all’effetto traslativo dei beni conferiti; un’altra trascrizione contro il trustee e a favore dei beneficiari (se ci sono) o, in mancanza, a favore dello stesso trust (che verrebbe, a questi soli fini, equiparato a un soggetto di diritto), per quanto attiene all’effetto destinatorio. Un orientamento del tutto minoritario ritiene, invece, che sia sempre sufficiente procedere a un’unica trascrizione contro il disponente e a favore del trust.
Il nostro team si avvale anche della collaborazione di fiscalisti, tributaristi e notai proprio al fine di assistere il cliente a 360 gradi, adottando soluzioni sicure, specifiche e personalizzate.
La nostra clientela e’ rappresentata da imprenditori, società (da piccole realtà fono a società multinazionali con migliaia di dipendenti) e semplici cittadini (professionisti, lavoratori autonomi, ecc.) intenzionati a tutelare il proprio patrimonio, assicurare il passaggio generazionale o tutelare soggetti deboli.
Potete contattare la Segreteria dell’avvocato professore Matteo Santini chiamando il numero 063208106 al fine di fissare un appuntamento presso lo studio di Roma o di Milano.
Email: studiolegalesantini@hotmail.com