Il Trust

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consulenza in materia di Trust e tutela del patrimonio

Ci occupiamo di consulenza in materia di trust da oltre 20 anni.

L’avvocato Matteo Santini e’ Presidente dell’EUROPEAN TRUST INSTITUTE.

L’avvocato professore Matteo Santini e’ autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche in materia di trust e, nel 2023 è’ stato il direttore scientifico della Conferenza Nazionale sul Trust. E’ attualmente direttore scientifico della prestigiosa rivista “Famiglia e Successioni” edita dalla casa editrice La Tribuna.

Il trust e’ stato recepito dal nostro ordinamento con con la ratifica della  Convenzione dell’Aja del 1985 (on virtù della legge di ratifica 16 ottobre 1989, n. 364).

Il trust è uno strumento di segregazione del patrimonio di un soggetto (chiamato disponente o settlor) che viene posto sotto controllo di un altro soggetto (chiamato trustee);

I beneficiari possono essere individuati in modo preciso o generico.

Il  Trust è un contratto che, normalmente, interessa tre soggetti:

  • Il disponente è colui che conferisce in trust alcuni del proprio patrimonio, mettendoli sotto il controllo del trustee e rinunziando al potere di godere e di disporre degli stessi per tutta la durata del trust.
  • Il trustee, è il soggetto a cui è attribuito il potere di amministrare i beni in trust e di gestirli, secondo le indicazioni impartite dal costituente ed al fine del raggiungimento dello scopo.
  • Il beneficiario, infine, è il soggetto nel cui interesse i beni vengono gestiti ed al cui patrimonio sono destinati i risultati utili di tale gestione.

Ai sensi dell’art. 11, l. n. 364/1989, sui beni conferiti in Trust si costituisce un vincolo reale di destinazione; pertanto:

  1. a) i beni in Trust rimangono distinti dal restante patrimonio del disponente e del trustee;
  2. b) i creditori personali del disponente e del trustee non possono aggredire i beni oggetto del Trust che diventano, pertanto, impignorabili;
  3. c) tali beni non entrano a far parte della massa ereditaria in quanto vengono automaticamente trasferiti in capo al beneficiario.

Esistono diverse tipologie di Trust:

  1. TRUST a tutela di soggetti deboli. È lo strumento adeguato per tutelare, sia dal punto di vista patrimoniale che personale, i soggetti deboli come minori, disabili e anziani. Con la Legge 112 del 2006, si prevedono forme di assistenza in favore dei soggetti con disabilità grave che siano impossibilitati ad essere assistiti dalla propria famiglia o in vista del momento in cui l’assistenza familiare verrà meno. In tali ipotesi è’ possibile istituire un Trust. Gli obblighi del trustee consisteranno nel tutelare il patrimonio conferito  e provvedere al mantenimento, alla cura e all’assistenza del soggetto svantaggiato anche quando i disponenti (solitamente i genitori) non saranno più in vita. Il disponente può anche prevedere che l’operato del Trustee sia controllato da un Protector, individuato ad esempio in una Onlus, che si occuperà di vigilare sul corretto svolgimento delle attività poste in essere dal trustee.
  2. TRUST fund è lo strumento che consente all’imprenditore di disporre della propria attività in vita, in modo da evitare le conseguenze pregiudizievoli della successione. Difatti, tale tipologia di Trust attribuisce al disponente, in funzione del concreto assetto organizzativo dell’impresa e della specifica composizione familiare, il potere di trasferire l’impresa ad un beneficiario (magari individuando tra i figli quello abbia le migliori capacità imprenditoriali) per il tramite dell’attività svolta dal trustee il quale avrà il compito di traghettarla oltre la morte del titolare, assicurando immediata stabilità al complesso produttivo dopo la sua morte. Inoltre, il meccanismo della segregazione del Trust fund, consente di mantenere l’impresa insensibile alle vicende personali e patrimoniali del disponente oltre che del trustee, rendendola non aggredibile dai creditori personali dell’uno o dell’altro soggetto.
  3. TRUST a scopo beneficiario. Il disponente potrebbe anche scegliere di destinare alcuni beni del suo patrimonio al conseguimento di scopi benefici. In questa circostanza attribuirà al trustee il compito di amministrare tali beni perseguendo la predetta finalità sociale, anche dopo la sua morte. A beneficiare dei beni, in tal caso, sarà un’associazione senza scopo di lucro.
  4. trust familiare e passaggio generazionale: garantisce la tutela del patrimonio familiare e consente di effettuare una pianificazione patrimoniale familiare.

L’istituzione di un TRUST può anche determinare un “vantaggio di natura fiscale”, tuttavia occorre che tale finalità non costituisca l’unica e principale motivazione che ha spinto il soggetto ad istituire un Trust, in tali casi, infatti, esso potrà essere considerato illegittimo, pertanto revocato e soggetto a sanzioni.

Il nostro studio si occupa di istituzione e consulenza in materia di trust da oltre 20 anni.

Massime  della Corte di Cassazione del 2026 in materia di trust, ordinate cronologicamente.

1. Cass. civ., Sez. V, ord. 25 marzo 2026, n. 7161

Massima

L’atto di dotazione di beni in trust non integra un trasferimento di ricchezza imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, poiché ha funzione meramente segregativa. Il presupposto impositivo si realizza soltanto con il successivo trasferimento finale dei beni ai beneficiari.  

2. Cass. civ., Sez. II, sent. 9 gennaio 2026, n. 490

Massima

La costituzione di un trust non costituisce, di per sé, abuso del diritto né frode alla legge, purché il trust sia effettivo e non meramente simulato (“sham trust”) e il disponente perda realmente la disponibilità dei beni conferiti.  

3. Cass. civ., Sez. II, sent. 22 maggio 2026, n. 15783

Massima

La riconducibilità di beni o rapporti a strutture fiduciarie estere richiede un accertamento sostanziale della titolarità effettiva; il trust e gli strumenti fiduciari non possono essere automaticamente disconosciuti solo per la loro natura estera.  

4. Cass. civ., Sez. V, sent. 26 maggio 2026, n. 16281

Massima

È contrario ai principi del diritto dell’Unione Europea riservare ai dividendi percepiti tramite un charitable trust estero un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello previsto per enti residenti aventi finalità equivalenti. L’equiparazione dipende dalla funzione concretamente perseguita e non dalla forma giuridica.  

5. Cass. civ., Sez. V, ord. 23 maggio 2026, n. 15926

Massima

È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata in controversia concernente un trust.  

6. Cass. civ., Sez. V, ord. 1° giugno 2026, n. 17231

Massima

In materia di ICI, quando un immobile sia conferito in un trust traslativo, soggetto passivo dell’imposta è il trustee, quale titolare dei poteri di amministrazione e gestione del patrimonio segregato.  

7. Cass. civ., Sez. II, sent. 9 giugno 2026, n. 18809

Massima

Il mancato riconoscimento del collegamento negoziale tra la cessione di partecipazioni sociali e il successivo atto istitutivo di un trust familiare comporta l’autonomia delle due operazioni, con conseguente piena validità e riconoscibilità del trust familiare.  

8. Cass. trib., ord. 3 maggio 2026, n. 12381

Massima

Nei trust esteri o interni nei quali il trustee conserva un ampio potere discrezionale circa l’attribuzione dei redditi, non opera l’imputazione per trasparenza ai beneficiari ai fini IRPEF, permanendo l’autonoma soggettività tributaria del trust secondo la disciplina del TUIR

Cass. civ., Sez. I, 10 aprile 2025, n. 9445

Massima

In materia tributaria, ai fini dell’applicazione dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, il trust può essere considerato un’interposizione soggettiva quando emerga che il disponente mantiene un’effettiva ingerenza nella gestione e nella disponibilità sostanziale dei beni o dei redditi conferiti, sicché l’imputazione del reddito deve avvenire nei confronti dell’effettivo possessore.  

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Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18084

Massima

L’opponibilità del trust ai terzi non è regolata dalla legge scelta quale legge regolatrice del trust, bensì dalla legge italiana, dovendo essere rispettate le norme inderogabili poste a tutela dei creditori, quali quelle in materia di trascrizione, data certa e pubblicità degli atti.  

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Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18084

Massima

Ai fini dell’opponibilità del trust ai creditori, il trasferimento dei beni al trustee deve rispettare tutte le formalità richieste dall’ordinamento italiano; in difetto, il vincolo di destinazione non è opponibile ai terzi.  

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Cass. civ., Sez. Unite, ord. 1° ottobre 2025, n. 26471

Massima

La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto istitutivo di un trust vincola, oltre al disponente, anche trustee, protector e beneficiari, ancorché non sottoscrittori della clausola, quando la controversia abbia ad oggetto diritti ed obblighi inerenti al trust; essa non vincola, invece, i soggetti terzi estranei al rapporto di trust.  

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Cass. civ., Sez. Unite, ord. 1° ottobre 2025, n. 26471

Massima

L’opponibilità del trust ai creditori è disciplinata dalle norme imperative dell’ordinamento italiano, che prevalgono sulla legge regolatrice del trust ai sensi dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1985; tra tali norme rientra anche la disciplina dell’azione revocatoria ordinaria.  

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Cass. civ., Sez. Tributaria, ord. 17 novembre 2025, n. 30343

Massima

In tema di tassazione del trust, l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni si applica soltanto quando il trasferimento patrimoniale ai beneficiari realizzi un effettivo arricchimento; negli altri casi l’atto istitutivo e quello di dotazione restano soggetti alla sola imposta fissa di registro

 

Cass. civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3566

Massima

In tema di trust, la domanda di restituzione degli immobili conferiti dal disponente nel patrimonio segregato, fondata sulla dedotta nullità del negozio istitutivo, ha natura personale e non reale, poiché mira alla riconsegna del bene in conseguenza dell’accertata mancanza del titolo e non all’accertamento del diritto di proprietà.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 20 febbraio 2024, n. 4575

Massima

Il trust è privo di personalità giuridica e costituisce un mero insieme di beni e rapporti destinati a uno scopo; pertanto, l’atto impositivo notificato al trust, anziché al trustee, è illegittimo, essendo il trustee l’unico soggetto titolare dei diritti nei rapporti con i terzi.  

Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2024, n. 13844

Massima

Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l’istituzione di un trust avente la finalità di sottrarre beni all’Erario. Il trust utilizzato quale mero schermo fraudolento non realizza una lecita segregazione patrimoniale, ma costituisce uno strumento di elusione penalmente rilevante.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 15 aprile 2024, n. 10076

Massima

L’istituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee non determinano, di per sé, un effettivo incremento patrimoniale né un arricchimento imponibile; l’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione soltanto al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 30 luglio 2024, n. 21358

Massima

Il trust autodichiarato, caratterizzato dalla coincidenza tra disponente e trustee, non realizza alcun trasferimento imponibile né con l’atto istitutivo né con quello di dotazione. L’imposizione proporzionale sorge esclusivamente con il trasferimento finale dei beni al beneficiario.  

Cass. civ., Sez. III, ord. 23 dicembre 2024, n. 34075

Massima

Il pignoramento immobiliare eseguito nei confronti del trust anziché del trustee è illegittimo, poiché il trust non è un soggetto di diritto. Le formalità pubblicitarie devono essere eseguite nei confronti del trustee, quale unico titolare dei beni segregati nei rapporti con i terzi.

 

Cass. civ., Sez. II, ord. 17 febbraio 2023, n. 5073

Massima

In caso di trust inter vivos con effetti post mortem di tipo discrezionale, nel quale l’individuazione dei beneficiari o la determinazione delle rispettive attribuzioni è rimessa alla discrezionalità del trustee, la tutela dei diritti dei legittimari è assicurata mediante l’azione di riduzione e non attraverso il mancato riconoscimento del trust per asserito contrasto con l’ordine pubblico interno. Il trust costituisce una liberalità non donativa soggetta all’art. 809 c.c. e non integra un patto successorio vietato.  

Cass. civ., Sez. V, sent. 24 febbraio 2023, n. 5800

Massima

L’istituzione di un trust e il conferimento dei beni al trustee costituiscono atti fiscalmente neutrali, in quanto non determinano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza. L’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione soltanto al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari.  

Cass. civ., Sez. V, sent. 6 marzo 2023, n. 6080

Massima

Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non realizza il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, poiché il trustee acquista i beni esclusivamente per amministrarli in regime di segregazione patrimoniale e ritrasferirli ai beneficiari secondo il programma del trust.  

Cass. civ., Sez. II, sent. 2 febbraio 2023, n. 3190

Massima

In materia condominiale, il trustee, quale intestatario formale dei beni conferiti nel trust, è il soggetto obbligato al pagamento degli oneri condominiali e legittimato nei rapporti con il condominio, restando irrilevante la posizione del disponente e dei beneficiari.  

Cass. civ., Sez. V (2023 – orientamento consolidato sulla fiscalità del trust)

Massima

L’effetto segregativo costituisce una mera modalità di gestione del patrimonio e non integra, di per sé, un indice di capacità contributiva; la tassazione proporzionale presuppone sempre un effettivo arricchimento del beneficiario finale.  

Il 2023 è stato un anno fondamentale per due ragioni:

  • Cass. n. 5073/2023, che ha chiarito definitivamente il rapporto tra trust e tutela dei legittimari, escludendo la nullità automatica del trust e riconoscendo come rimedio l’azione di riduzione.
  • Cass. nn. 5800/2023 e 6080/2023, che hanno consolidato l’orientamento secondo cui il trust è fiscalmente neutro nella fase istitutiva e di dotazione, con tassazione soltanto al trasferimento finale ai beneficiari.

Se vuoi, posso proseguire con il 2022, che è probabilmente l’anno più importante nella giurisprudenza sul trust, perché contiene numerose pronunce delle Sezioni Tributarie che hanno consolidato il principio della tassazione “in uscita” e diverse decisioni fondamentali sul trust autodichiarato e sulla segregazione patrimoniale.

 

Cass. civ., Sez. V, ord. 10 gennaio 2022, n. 409

Massima

La costituzione del vincolo di destinazione non integra, di per sé, il presupposto di una autonoma imposta sui vincoli di destinazione. L’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione soltanto quando si realizza un effettivo trasferimento di ricchezza a favore del beneficiario.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 10 gennaio 2022, n. 410

Massima

In tutte le tipologie di trust, l’imposta proporzionale non si applica né all’atto istitutivo né all’atto di dotazione, ma esclusivamente al momento dell’attuazione del programma negoziale mediante il trasferimento finale dei beni al beneficiario. La mera individuazione del beneficiario, anche se contestuale all’atto istitutivo (trust trasparente), non equivale a un trasferimento immediato della ricchezza.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 12 gennaio 2022, n. 700

Massima

Il conferimento di beni in trust costituisce un atto fiscalmente neutro, poiché il trustee acquista la titolarità dei beni solo in funzione dell’amministrazione e della realizzazione dello scopo del trust; manca, pertanto, un definitivo incremento patrimoniale del beneficiario.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 17 giugno 2022, n. 19558

Massima

L’istituzione del trust e la dotazione patrimoniale non integrano un trasferimento imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, poiché il trustee non consegue un arricchimento patrimoniale stabile, ma una titolarità meramente strumentale all’attuazione del programma del trust.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 20 giugno 2022, n. 19746

Massima

L’istituzione del trust e il conferimento dei beni non costituiscono manifestazione di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto non determinano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza. L’atto di dotazione è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.  

Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 25 agosto 2022, n. 25327

Massima

Il trust non è un soggetto dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni segregati intestati al trustee, che costituisce l’unico centro di imputazione dei rapporti giuridici con i terzi. La notifica dell’atto impositivo deve essere effettuata al trustee ed è dovuta l’imposta proporzionale solo al momento dell’effettivo trasferimento finale della ricchezza ai beneficiari

 

Cass. civ., Sez. V, sent. 12 gennaio 2021, n. 224

Massima

L’atto istitutivo del trust e il successivo atto di dotazione patrimoniale non realizzano un trasferimento definitivo di ricchezza e, pertanto, non integrano il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’imposizione proporzionale sorge esclusivamente al momento dell’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari finali.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 16 febbraio 2021, n. 3986

Massima

Anche nel trust autodichiarato il vincolo di destinazione non determina un autonomo presupposto impositivo. Il conferimento dei beni al trustee, ancorché coincidente con il disponente, non comporta un effettivo arricchimento patrimoniale e resta soggetto alle sole imposte in misura fissa.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 16 giugno 2021, n. 17127

Massima

Il consolidato orientamento della Corte esclude che l’atto istitutivo e quello di dotazione del trust siano assoggettati all’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. Il presupposto dell’imposta è costituito esclusivamente dal trasferimento finale della ricchezza al beneficiario, mentre la mera segregazione patrimoniale non integra capacità contributiva.  

Cass. civ., Sezioni Unite, ord. 17 settembre 2021, n. 25163

Massima

Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano la controversia avente ad oggetto l’azione di simulazione assoluta dei contratti istitutivi di trust, anche se i trustee sono stranieri. L’azione di simulazione dà luogo a litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, compresi i disponenti

2020

Cass. civ., Sez. V, ord. 19 febbraio 2020, n. 4163

Massima

Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trasferimento dei beni dal disponente al trustee è fiscalmente neutro, poiché realizza un’attribuzione meramente strumentale alla segregazione patrimoniale. L’imposta proporzionale è dovuta solo al momento dell’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari finali.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 7 dicembre 2020, n. 27995

Massima

Il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni non coincide con la costituzione del vincolo di destinazione, ma con l’effettivo arricchimento del beneficiario. Il trust è fiscalmente neutro fino all’attuazione del programma negoziale.  

Cass. civ., Sez. V, sent. 24 dicembre 2020, n. 29505

Massima

L’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione esclusivamente al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari e non all’atto istitutivo o di dotazione del trust, che hanno funzione meramente segregativa.  

2019

Cass. civ., Sez. V, ord. 17 gennaio 2019, n. 1131

Massima

La costituzione del trust e l’atto di dotazione non costituiscono manifestazione di capacità contributiva; l’imposta proporzionale si applica esclusivamente al trasferimento finale dei beni ai beneficiari.  

Cass. civ., Sez. V, sent. 21 giugno 2019, n. 16699

Massima

L’atto istitutivo del trust e il conferimento dei beni al trustee non determinano un trasferimento imponibile, essendo diretti unicamente alla segregazione patrimoniale. L’effettivo presupposto dell’imposta è rappresentato dall’attribuzione finale al beneficiario.  

Cass. civ., Sez. V, sent. 21 giugno 2019, n. 16701

Massima

Il trustee acquisisce i beni in funzione dell’amministrazione del patrimonio segregato e non quale beneficiario di un’attribuzione liberale; pertanto, l’imposta proporzionale non è dovuta all’atto della dotazione del trust.  

Cass. civ., Sez. V, sent. 17 luglio 2019, n. 19167

Massima

In tema di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta soltanto quando il beneficiario consegue un effettivo incremento patrimoniale; la mera segregazione dei beni nel patrimonio del trustee non costituisce indice di capacità contributiva.  

2018

Cass. civ., Sez. V, sent. 30 maggio 2018, n. 13626

Massima

Nei trust liquidatori istituiti nell’ambito di procedure concorsuali il trasferimento dei beni al trustee è strumentale alla liquidazione del patrimonio e non realizza un’immediata attribuzione liberale imponibile.  

Cass. civ., Sez. V, ord. 5 dicembre 2018, n. 31445

Massima

L’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in misura proporzionale solo quando, sin dall’istituzione del trust, si realizzi un trasferimento definitivo di beni e diritti in favore del beneficiario; negli altri casi si applica esclusivamente l’imposta fissa.  

2017

Cass. civ., Sez. VI, ord. 18 gennaio 2017, n. 975

Massima

Il trasferimento dei beni al trustee non costituisce un’attribuzione patrimoniale definitiva, ma un negozio strumentale all’attuazione del programma del trust; pertanto non è soggetto all’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni.  

Cass. civ., Sez. V, 2017 (orientamento consolidato)

Massima

Il vincolo di destinazione derivante dall’istituzione del trust non costituisce, di per sé, un autonomo presupposto impositivo, essendo necessario, ai fini della tassazione proporzionale, un effettivo trasferimento di ricchezza al beneficiario finale.

2016

Cass. civ., Sez. V, 7 marzo 2016, n. 4482

Massima

L’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 non ha introdotto un’autonoma imposta sul vincolo di destinazione. Il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni resta l’effettivo trasferimento di ricchezza e non la mera costituzione del trust.  

Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2015 (dep. 19 febbraio 2016), n. 6798

Massima

Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la costituzione di un trust meramente simulato, finalizzato a sottrarre i beni alla garanzia dell’Erario, quando il disponente conservi il controllo effettivo del patrimonio.  

2015

Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25800

Massima

Il trust non è un soggetto dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad uno scopo. Il trustee, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio segregato, è l’unico soggetto legittimato a farli valere nei confronti dei terzi, anche in giudizio.  

Cass. civ., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 3735

Massima

L’atto istitutivo del trust e l’atto di dotazione patrimoniale non determinano un trasferimento definitivo di ricchezza; pertanto l’imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta sino all’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.  

Cass. civ., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 3737

Massima

La costituzione del vincolo di destinazione non integra, di per sé, il presupposto dell’imposta proporzionale, essendo necessario un effettivo incremento patrimoniale in capo al beneficiario finale.  

Cass. civ., Sez. V, 25 febbraio 2015, n. 3886

Massima

Il trustee acquista la titolarità dei beni esclusivamente per amministrarli e realizzare il programma del trust; tale trasferimento è strumentale e non esprime capacità contributiva.  

2014

Cass. civ., Sez. Unite, 20 giugno 2014, n. 14041

Massima

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo del trust è valida e vincola le parti del rapporto di trust per le controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal trust stesso.  

Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105

Massima

Il trust non è un soggetto giuridico autonomo, ma un patrimonio segregato. Il trustee è l’unico centro di imputazione dei rapporti giuridici con i terzi. Il trust liquidatorio è riconoscibile solo se non costituisce uno strumento diretto ad eludere la disciplina delle procedure concorsuali.  

Cass. pen., Sez. V, 7 novembre 2014, n. 46137

Massima

È legittimo il sequestro conservativo dei beni conferiti in trust quando il disponente continui, di fatto, a conservarne la piena disponibilità, soprattutto nei casi di trust autodichiarato o meramente simulato.  

2013

Nel 2013 non si registrano pronunce della Corte di Cassazione di particolare rilievo che abbiano fissato principi innovativi in materia di trust civile o tributario. La giurisprudenza di quell’anno è stata prevalentemente di merito, mentre i principi destinati a consolidarsi sono stati elaborati soprattutto tra il 2014 e il 2016.  

2012

Cass. civ., Sez. I, 2012 (orientamento in materia di trust e procedure concorsuali)

Massima

Il trust liquidatorio è ammissibile purché non sia utilizzato quale strumento per sottrarre il patrimonio del debitore alla disciplina imperativa del fallimento o per pregiudicare la par condicio creditorum. In caso contrario il trust è inopponibile ai creditori

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