Il Trust

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consulenza in materia di Trust e tutela del patrimonio

Ci occupiamo di consulenza in materia di trust da oltre 20 anni.

L’avvocato professore Matteo Santini e’ autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche in materia di trust e, nel 2023 è’ stato il direttore scientifico della Conferenza Nazionale sul Trust. E’ attualmente direttore scientifico della prestigiosa rivista “Famiglia e Successioni” edita dalla casa editrice La Tribuna.

Il trust e’ stato recepito dal nostro ordinamento con con la ratifica della  Convenzione dell’Aja del 1985 (on virtù della legge di ratifica 16 ottobre 1989, n. 364).

Il trust è uno strumento di segregazione del patrimonio di un soggetto (chiamato disponente o settlor) che viene posto sotto controllo di un altro soggetto (chiamato trustee);

I beneficiari possono essere individuati in modo preciso o generico.

Il  Trust è un contratto che, normalmente, interessa tre soggetti:

  • Il disponente è cioè colui che conferisce in trust alcuni del proprio patrimonio, mettendoli sotto il controllo del trustee e rinunziando al potere di godere e di disporre degli stessi per tutta la durata del trust.
  • Il trustee, è il soggetto a cui è attribuito il potere di amministrare i beni in trust e di gestirli, secondo le indicazioni impartite dal costituente ed al fine del raggiungimento dello scopo.
  • Il beneficiario, infine, è il soggetto nel cui interesse i beni vengono gestiti ed al cui patrimonio sono destinati i risultati utili di tale gestione.

Ai sensi dell’art. 11, l. n. 364/1989, sui beni conferiti in Trust si costituisce un vincolo reale di destinazione; pertanto:

  1. a) i beni in Trust rimangono distinti dal restante patrimonio del disponente e del trustee;
  2. b) i creditori personali del disponente e del trustee non possono aggredire i beni oggetto del Trust che diventano, pertanto, impignorabili;
  3. c) tali beni non entrano a far parte della massa ereditaria in quanto vengono automaticamente trasferiti in capo al beneficiario.

Esistono diverse tipologie di Trust:

  1. TRUST a tutela di soggetti deboli. È lo strumento adeguato per tutelare, sia dal punto di vista patrimoniale che personale, i soggetti deboli come minori, disabili e anziani. Con la Legge 112 del 2006, si prevedono forme di assistenza in favore dei soggetti con disabilità grave che siano impossibilitati ad essere assistiti dalla propria famiglia o in vista del momento in cui l’assistenza familiare verrà meno. In tali ipotesi è’ possibile istituire un Trust. Gli obblighi del trustee consisteranno nel tutelare il patrimonio conferito  e provvedere al mantenimento, alla cura e all’assistenza del soggetto svantaggiato anche quando i disponenti (solitamente i genitori) non saranno più in vita. Il disponente può anche prevedere che l’operato del Trustee sia controllato da un Protector, individuato ad esempio in una Onlus, che si occuperà di vigilare sul corretto svolgimento delle attività poste in essere dal trustee.
  2. TRUST fund è lo strumento che consente all’imprenditore di disporre della propria attività in vita, in modo da evitare le conseguenze pregiudizievoli della successione. Difatti, tale tipologia di Trust attribuisce al disponente, in funzione del concreto assetto organizzativo dell’impresa e della specifica composizione familiare, il potere di trasferire l’impresa ad un beneficiario (magari individuando tra i figli quello abbia le migliori capacità imprenditoriali) per il tramite dell’attività svolta dal trustee il quale avrà il compito di traghettarla oltre la morte del titolare, assicurando immediata stabilità al complesso produttivo dopo la sua morte. Inoltre, il meccanismo della segregazione del Trust fund, consente di mantenere l’impresa insensibile alle vicende personali e patrimoniali del disponente oltre che del trustee, rendendola non aggredibile dai creditori personali dell’uno o dell’altro soggetto.
  3. TRUST a scopo beneficiario. Il disponente potrebbe anche scegliere di destinare alcuni beni del suo patrimonio al conseguimento di scopi benefici. In questa circostanza attribuirà al trustee il compito di amministrare tali beni perseguendo la predetta finalità sociale, anche dopo la sua morte. A beneficiare dei beni, in tal caso, sarà un’associazione senza scopo di lucro;

L’istituzione di un TRUST può anche determinare un “vantaggio di natura fiscale”, tuttavia occorre che tale finalità non costituisca l’unica e principale motivazione che ha spinto il soggetto ad istituire un Trust, in tali casi, infatti, esso potrà essere considerato illegittimo, pertanto revocato e soggetto a sanzioni.

Il nostro studio si occupa di istituzione e consulenza in materia di trust da oltre 20 anni.

Potete contattarci via e-mail (studiolegalesantini@hotmail.com) o concordare un appuntamento chiamando il numero 063208106